La revisione per errore non va confusa con l’attività revisionale dell'INAIL: Questa, come si è detto, ha lo scopo di adeguare il danno (in senso migliorativo o peggiorativo) alla modifica intervenuta nella capacità lavorativa del reddituario; la revisione per errore, invece, ha per scopo la rettifica di un provvedimento errato, dunque ha per presupposto un errore iniziale di valutazione con esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge.
La rettifica per errore era contemplata nel Regio decreto del 1904, che disciplinò la “revisione per errore”. La revisione per errore era applicata, sotto il profilo pratico, come se si trattasse di una vera e propria revisione delle condizioni fisiche del soggetto in relazione all’infortunio patito. Questa posizione istituzionale veniva accolta anche dalla giurisprudenza dell’epoca, che sosteneva trattarsi di una vera e propria revisione. Il successivo Regio decreto del 1935, poi ripreso dal Testo Unico 1124, non parlò più di revisione per errore, per cui la giurisprudenza, ed anche la dottrina, sostennero che l’Istituto non potesse più procedere a revisioni per errore, precluse dall’ordinamento.Sulla stessa posizione si allineò la giurisprudenza.La rettifica dell’errore era lasciata alla discrezionalità del funzionario amministrativo della sede INAIL.fino all’8 marzo 1989, l’argomento è stato oggetto di numerose sentenze della Suprema Corte (n°1347/83; 4368/84; 6244/84 e 837/85) in virtù delle quali non era possibile procedere a revisione per errori concettuali o materiali. Al contrario, si poteva modificare o annullare un provvedimento per errori di fatto o di diritto. In pratica poteva essere rettificato l’errore di valutazione avvenuto per aver utilizzato la tabella dell’industria al posto di quella dell’agricoltura; oppure quello di aver riferito l’esame obiettivo alla parte sinistra del corpo anziché a quella destra. In queste condizioni non era possibile l’operatività del principio di autotutela proprio di ogni Pubblica Amministrazione con ricadute certamente in negativo sul regime delle prestazioni. Si continuò così fino a quando non venne introdotto nel nostro ordinamento il principio affermato dal quinto comma dell’art. 55 della legge “88/89”, in cui venne disciplinata specificamente la rettifica per errore (e non si parlò più di revisione, ma di rettifica per errore).
L’art. 55 della L. n. 88/1989, cosi disponeva: «Le prestazioni a qualunque titolo erogate dallTNAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni».
“Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione siadovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”
In base a detta legge si capovolgeva, di fatto, quanto precedentemente affermato dalle sentenze di Cassazione, si rettificava sempre e comunque l’errore, e si chiamava a responsabilità sia il lavoratore che il funzionario dell’Istituto, procedendo al recupero delle somme di denaro indebitamente erogate.
Con la circolare titolata Legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro". Articolo 55, V comma. Inail statuì : “Nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989 è stata
pubblicata la legge in oggetto che all'articolo 55, V comma, recita:
"Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Inail possono essere in
qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore
di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle prestazioni...".Premesso che in tale ampia dizione
vanno ricomprese tutte le prestazioni in qualsiasi momento erogate
dall'Istituto in attuazione degli obblighi derivantigli dalla gestione
della tutela assicurativa, la norma introduce un elemento di novità
ampliando e rafforzando la facoltà derivata all'INAIL, quale pubblica
amministrazione, di modificare i propri provvedimenti. E' noto infatti
che, in base al divieto di operare la c.d. " revisione per errore"
conseguente alla mancata recezione nel D.L. Lgt. 23 agosto 1935, n.
1765, prima e nel vigente Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, poi, dell'articolo 13 del Testo Unico 31 gennaio 1904,
n. 51 - era fino ad oggi preclusa la possibilità di riformulare un
giudizio diagnostico errato allorché risultassero esistenti fin
dall'inizio i presupposti che ne costituivano il fondamento.L'articolo
55 prevede invece, oltre che l'annullamento di atti viziati da errori
di diritto derivanti da una errata conoscenza dei fatti, che anche
l'annullamento o la rettifica di atti basati su valutazioni tecniche
per la cui formulazione l'Amministrazione abbia potuto disporre sin
dall'inizio, di tutti gli elementi necessari, ma che ora risultano
errate a seguito di un più fondato giudizio medico-legale.L'esercizio
di questa facoltà non interferisce con i termini e le procedure
stabiliti dall'articolo 83 del Testo Unico per l'istituto della
revisione, benché in concreto il procedimento revisionale, espletato
per i fini dallo stesso articolo 83 previsti, potrebbe costituire,
nella prassi, uno dei momenti in cui può emergere l'errore commesso.Si
viene in tal modo a porre un'esplicita e tassativa eccezione al
generale precetto relativo alla ripetizione di indebito contenuto
nell'articolo 2033 c.c., prevedendone l'irripetibilità allorché sia
dovuto ad errore, salvo che sussista dolo del percepiente.In attuazione
del disposto legislativo come sopra descritto, le Unità operative, una
volta verificata l'infondatezza del provvedimento adottato, devono
procedere con ogni urgenza alla relativa rettifica con effetto "ex
nunc".La rettifica deve naturalmente essere notificata al destinatario
del provvedimento con esplicita motivazione che faccia anche
riferimento alla norma oggetto di esame.Qualora lo stato degli atti
configuri l'ipotesi di dolo del percepiente, l'Unità operativa dovrà:
- provvedere alle dovute segnalazioni all'Autorità giudiziaria;
- invitare l'interessato a restituire le somme indebitamente percepite.
Per la realizzazione del recupero vanno esperiti tutti i tentativi consentiti, ivi compresa l'azione giudiziaria, nel rispetto delle istruzioni di cui alla circolare n. 13/1984.Si sottolinea che, ai sensi del ripetuto articolo 55, l'inesigibilità delle somme erogate comporta responsabilità per i funzionari dll'Istituto solo in caso di loro dolo o colpa grave.
Le disposizioni di cui all'articolo 55 sono entrate in vigore dopo il 15^ giorno dalla pubblicazione della legge n. 88/1989 nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 marzo 1989.Rientrano nell'operatività di tale norma tutte le fattispecie per le quali la verifica dell'infondatezza del provvedimento adottato è stata effettuata successivamente a tale data.In proposito giova precisare che la facoltà di avvalersi del potere di rettifica previsto dalla norma in parola può essere esercitata dall'Istituto "in qualunque momento" - e quindi indipendentemente dai termini stabiliti per la revisione delle rendite - emerga l'errore commesso.Per quanto riguarda l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte - sempre che non ricorra l'ipotesi di dolo - il relativo disposto non è da ritenere operante per i casi di rettifica già definiti alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi ( 28 marzo 1989 ) anche se la relativa azione di recupero sia ancora in corso per effetto della dilazione concessa dall'Istituto.La presente circolare abroga tutte le istruzioni in contrasto precedentemente emanate.Le Unità operative vorranno segnalare a questa Direzione generale le eventuali difficoltà rilevate in sede di attuazione della normativa in argomento.”
L’articolo 55 della legge 88/1989 ha compiuto un vero e proprio revirement nella materia non ponendo più all’Inail alcun limite né in senso temporale né con riferimento alla tipologia dell’errore.La revisione per errore ha dunque sostenuto la giurisprudenza va ammessa senza limiti di sorta : l’assicurato nei confronti dell’istituto assicuratore ha un vero e proprio diritto soggettivo, che non si diversifica dagli altri diritti soggettivi, e l’istituto assicuratore non emette provvedimenti amministrativi costitutivi in ordine alle prestazioni, che abbiano le caratteristiche del provvedimento amministrativo in senso proprio. L’Istituto accerta e individua la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, proprio perché è la norma che determina il sorgere del diritto. L’assicurato vanta nei confronti dell’istituto assicuratore un vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento della prestazione assicurativa, che non si diversifica dagli altri diritti soggettivi.In relazione a detto diritto soggettivo proprio può esercitarsi l’azione giudiziaria per la verifica della sussistenza dei requisiti. Il non continuare ad erogare la prestazione ovvero erogarla male, determina una lesione di un diritto che può ben essere esercitata nell’ambito dell’ordinaria tutela giudiziale. Nella rettifica due sono gli elementi che vengono in gioco: il primo relativo all’evitare che la Pubblica Amministrazione, l’ente erogatore eroghi una prestazione non dovuta e che quindi impropriamente sborsi somme non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge; il secondo più volte richiamato dalla Corte Costituzionale, concerne l’affidamento economico dell’assicurato che, a seguito della lesione e della riduzione della sua capacità di produrre un reddito, ha un’aspettativa di ottenere un’integrazione di natura economica che perdura nel tempo. All’inverso la revisione della rendita è volto a verificare se le lesioni nel tempo abbiano subito modifiche.Sta di fatto che l’evoluzione giurisprudenziale avutasi sulla base dell’articolo 55 ha generato un uso sconfinato dell’istituto della revisione con la conseguenza tra l’altro che l’Istituto assicuratore “procedette alla totale revisione del portafoglio rendite, ivi comprese le rendite per silicosi e asbestosi (non soggette a limite revisionale). La revisione del portafoglio rendite portò a pesanti ridimensionamenti, ovvero a soppressione di rendite già liquidate molti anni prima, col risultato di determinare tensioni sociali nei territori in cui, nel tempo, hanno operato aziende le cui lavorazioni esponevano i lavoratori a rischio silicotigeno e asbestosico. “Di qui la necessità per il legislatore di intervenire con l’art. 9 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ponendo due limiti precisi, uno temporale, mutuato dali'art. 83, l’altro relativo alle metodiche diagnostiche. Detto articolo oltre ad introdurre i due limiti, ha abrogato il primo periodo del comma 5 dell’art. 55 della legge 88/1989.
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni,l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.
A tale possibilita di rettifica sono stati introdotti i seguenti due limiti , uno temporale e uno sostanziale: a) la rettifica e possibile solo entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, salvo quando trattasi di dolo o di colpa grave dell'interessato, nel qual caso la rettifica puo sempre essere effettuata II dies a quo del decennio coincide con la data di comunicazione all'interessato del provvedimento errato; e ciò, anche nel caso di unificazione di postumi ex art. 80 T.U. Per i casi pregressi il decennio si conclude con la data di comunicazione della rettifica (Cass., n. 8302/2000). Un termine decennale e un termine fisso, unico per tutti i provvedimenti, autonomo rispetto ai termini delle revisioni.
; b) la rettifica e possibile solo se 1'errore e accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario Non e possibile, quindi, la rettifica conseguente ad una riformulazione medico-legale, diagnostica o valutativa, se effettuata alla luce di nuove e piu precise metodiche e strumentazioni d'indagine o di nuove conoscenze scientifiche.
L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato.“Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’Inail possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni”Si parla, in tal caso, di prestazioni «congelate», in quanto non rettificabili.Non si ha diritto alle successive rivalutazioni periodiche delle rendite stesse anche se indubbiamente la disposizione è di maggior favore per l’assicurato che può conservare anche prestazioni valutate per eccesso. Poi, se e quando 1'importo della rendita, rapportata al grado effettivamente riscontrato (e cioe rettificato), raggiunga o superi (ad es., a seguito di revisioni, rivalutazioni ecc.) 1'importo delle predette prestazioni congelate, queste verranno riassorbite nell’ importo della rendita.
La sentenza n. 191 del 10 maggio 2005 dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 che prevedevano che la normativa, e segnatamente il termine decennale di decadenza, trovasse applicazione anche per i provvedimenti di rettifica adottati nella vigenza della precedente disciplina, la quale, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, l. 88/1989, non prevedeva alcun limite temporale, ancorché coperti da prescrizione o, addirittura, giudicato.
“5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa. “i predetti commi attribuissero alla disciplina della rettifica prevista dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000, più severa rispetto alla precedente, un’ingiustificata rilevanza retroattiva, anche nei riguardi di rapporti oramai esauriti in quanto prescritti o coperti da giudicato: tale prospettiva appariva, sin da subito, in evidente contrasto con il principio di certezza del diritto, in violazione palese dell’art. 3 della Costituzione, dal momento che applica un termine decadenziale a provvedimenti di rettifica adottati nel vigore di una normativa che non prevedeva alcun termine di decadenza.
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 9 del d. l.vo n. 38/2000, dopo avere rilevato che, seppure il divieto di retroattività di una legge non sia assurto a precetto costituzionale (fatto salvo per la materia penale ai sensi dell’art. 25 Cost.), ha rappresentato che comunque “la retroattività deve trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza e non può trasmodare in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori”. Nel caso di specie, inevitabilmente la Corte Costituzionale non ha potuto fare altro che rilevare la palese irragionevolezza delle disposizioni citate - a prescindere dal fatto che si facesse riferimento ai casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato ovvero alle situazioni non ancora definite - dal momento che la decadenza per sua natura non ammette applicazioni retroattive, “non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nel caso di specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere esercitato” (C. Cost. 10.05.2005, n. 191). E’ stata conseguenza inevitabile di tale ragionamento la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 191/2005, ha sancito uno spartiacque alla data del 16 marzo 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000), bocciando 1'applicazione retroattiva della decadenza alle rettifiche per errore delle prestazioni.In base alla citata sentenza, le rettifiche effettuate da quella data non possono correggere gli errori, qualora sia decorso il termine decennale di decadenza. In questo caso, 1'assicurato ha diritto al mantenimento della prestazione in essere al momento in cui 1'errore e stato accertato. Al contrario, le rettifiche effettuate prima del 16 marzo 2000 sono invece possibili anche dieci anni dopo l'originario errore. In questo caso, gli assicurati perdono il diritto a conservare le prestazioni che percepivano. Detta pronuncia di incostituzionalita comporta la definitivita dei prowedimenti di rettifica adottati alla stregua deli'art. 55, dichiarato indirettamente legittimo dal giudice delle leggi (Cass., 14 maggio 2007 n. 11031)
L'art. I4vicies quarter, L. n. 168/2005 ha parzialmente mitigato gli effetti di queste disposizioni, ed ha stabilito che gli interessati continuano comunque a percepire le medesime prestazioni precedenti a condizioni e che abbiano, oltre al reddito da pensione o alla rendita da lavoro, un reddito proprio assoggettabile all'Irperf (esclusa 1'abitazione principale e le sue pertinenze), non superiore a 3000 euro (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat). Nel caso invece il reddito posseduto sia superiore a tale limite, le prestazioni subiscono una riduzione pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.L'art. 1 c. 778 della L. n. 296/2006 ha disposto che a queste rendite si applichi la rivalutazione annuale con effetti dal 1° luglio 2007 in poi.
L’articolo 14vicies citato così statuiva:” "Al fine di salvaguardare il principio del raffidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del prowedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall’istituto assicuratore ai sensi dell’articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile allimposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto". Per i fini dell’'art. 14-vicies quater non è necessaria una nuova domanda, riferendocisi a quella prevista dall'articolo 9, comma 5, dichiarato illegittimo, per ottenere il riesame della revisione effettuata secondo le regole deli'articolo 55.Secondo Cassazione 13 novembre 2006 n. 24168 era necessario che il ricorrente deducesse di avere presentato domanda di riesame e di essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma. Successivamente secondo Cass., 3 ottobre 2007 n. 20726 in tema di revisione per errore delle prestazioni erogate dall'INAIL, nell'ipotesi in cui l'Istituto, ritenendo intervenuto il miglioramento delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento della rendita, abbia ridotto o negato l'iniziale diritto attraverso formale atto di revisione, poi con sentenza ritenuto atto di rettifica, non è necessaria una formale successiva domanda di riesame di questo atto prevista dal D.L. n. 115/2005, art. 14 vicies quater, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168/2005, in quanto la domanda è da ritenersi iscritta nella pregressa istanza con la quale l'interessato aveva impugnato l'atto di revisione, atteso che la volontà del legislatore in caso di "ius superveniens" applicabile alle procedure non esaurite, favorisce la possibilità di verificare in sede di merito la sussistenza del diritto direttamente secondo le nuove disposizioni.Questo secondo indirizzo si è poi generalizzato.
Resta fermo l'accertamento di fatto del giudice del merito circa il grado di inabilita, che non sia contestato non solo nel caso che le prestazioni ex art. 9 siano state attribuite in sede amministrativa, ma anche nel caso in cui il relativo diritto sia stato riconosciuto in sede giudiziaria. Infine si sottolinea che è concettualmente incompatibile una revisione per errore di rendita coperta da giudicato; come questo si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate (Cass., sez. un., 7 luglio 1999 n. 383, Cass., 20 novembre 2003 n. 17659; Cass., 29 agosto 2003 n. 12679), cosi, a maggior ragione, copre la correttezza della valutazione giudiziale.
Per dimostrare la complessità dei temi della revisione per errore si riporta qui un caso esposto in un proprio contributo titolato “La rettifica per errore ed un caso problematico: rettifica per errore, revisione o revocazione della sentenza ?” dall’Avvocato inail Caludio Silingardi e dalla dottoressa Bonetti. “Nel 1994 un assicurato, fuochista in ceramica, titolare di rendita pari al 15% per infortunio del 1983 (ferita amputante mignolo sn - perdita anatomica di F2 mignolo sn), avanzava richiesta di riconoscimento di ipoacusia quale tecnopatia; l’INAIL non riconosceva la patologia come di propria competenza, e nel novembre 1994 procedeva a liquidazione in capitale della rendita del 15%. Nel 1997 l’assicurato veniva pensionato, e nel novembre dello stesso anno avanzava ricorso giudiziale chiedendo il riconoscimento della tecnopatia, da unificarsi con la invalidità derivante dall’infortunio. L’INAIL resisteva adducendo difetto della noxa lavorativa ed intervenuta prescrizione.La sentenza di primo grado del maggio 1999 respingeva la domanda attorea, in quanto formulata dopo il termine prescrizionale.Tuttavia l’attore si appellava e si perveniva a sentenza di secondo grado nel giugno 2000, quando il Giudice (sulla base di CTU che riconosceva la ipoacusia come causata da rumore professionale con riduzione della capacità lavorativa pari allo 0,75% al 1995 e al 5% alla visita peritale del 1999) condannava l’INAIL a riconoscere la patologia denunciata quale tecnopatia comportante una invalidità del 5% alla data del gennaio 1999, e ad erogare, con decorrenza dal mese successivo (febbraio 1999), una rendita del 19% complessivo per unifica con la diminuzione della capacità lavorativa del 15% derivante dall’infortunio del 1983 [“Il Tribunale, in accoglimento dell’appello di riforma della sentenza, accerta che l’appellante è affetto da malattia professionale (ipoacusia) invalidante in misura del 5% e condanna l’INAIL ad erogare rendita rapportata dal 1.2.1989 a una diminuzione complessiva della capacità lavorativa (già ridotta del 15% per infortunio) nell’entità del 19%”].Veniva così costituita una rendita unificata pari al 19% con decorrenza 1.2.1999.Nel 2009 l’INAIL disponeva la revisione attiva al decennio.In questa circostanza il medico legale si trovava di fronte alla seguente situazione: a fronte di menomazioni che non potevano essere variate (sia quella derivante dall’infortunio del 1983, conseguente ad una perdita anatomica e già liquidata in capitale, sia quella derivante dalla ipoacusia, essendo stata valutata nel 1999 a già avvenuta cessazione del rischio lavorativo), appariva però impossibile unificare le valutazioni per i due eventi, essendo il secondo evento verificatosi (nel 1999) quando il primo era già stato liquidato in capitale (nel 1994), e dunque la revisione, eseguita applicando i criteri di legge, doveva concludersi per un danno ORL invariato, con riduzione della capacità lavorativa del 5%, in presenza di un evento precedente già liquidato (15%) e non unificabile. A questo punto ci si chiedeva se procedere con revisione valutando il danno ORL 5% (sottolimite) senza procedere alla unifica o se procedere alla rettifica per errore o alla revocazione della sentenza.A fronte di una palese ingiustizia per il fatto che la stessa menomazione è stata oggetto di indennizzo per due volte (prima con rendita liquidata in capitale, e poi con erogazione di una nuova rendita), ci si pone la domanda di quale possa essere il rimedio operativo per riportare nei termini di legittimità un provvedimento palesemente errato da parte dell’Autorità Giudiziaria, che consente all’assicurato di beneficiare due volte della stessa prestazione.
La soluzione al problema non appare semplice.
Dal punto di vista della valutazione dei postumi, non dovrebbe essere possibile la revisione ex art. 83 T.U. (“La misura della rendita di inabilità può essere riveduta … in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita”): infatti, dal momento che i postumi per la lesione originaria si sono cristallizzati (tant’è che la rendita venne liquidata in capitale), ed anche i postumi per il secondo evento non possono essersi modificati, sembrerebbe mancare il presupposto affinché possa invocarsi una revisione per miglioramento.In realtà, basandosi su un’interpretazione estensiva della norma, si è ritenuto di operare una revisione, applicando i criteri di legge che prevedono la ri-valutazione dei postumi dell’evento tutelato a scadenze prefissate. Dopo aver dato esecuzione al dispositivo giudiziario, costituendo una rendita con decorrenza dal 1999, si è ritenuto esaurita la attività obbligata dalla sentenza. Alla data del 2009 pertanto si è operata una delle facoltà previste dal TU, la revisione del danno, e conseguentemente si sono applicate le relative norme di legge. Accertato che lo stato invalidante conseguente alla malattia professionale riconosciuta con decorrenza 1999 era pari alla misura del 5%; detti postumi non possono tuttavia essere unificati con i postumi derivanti dall’infortunio del 1983, in quanto a mente dell’articolo 80 del TU l’unifica può avvenire solo “nel caso in cui il titolare di rendita … sia colpito da nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità…”. Poiché alla data del 1999 il tecnopatico non era titolare di rendita, non si può procedere alla unifica dei danni, né, trattandosi di danni coesistenti, è applicabile la norma di cui all’articolo 79 (c.d. “formula di Gabrielli” per i danni concorrenti: “il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da .. altri infortuni … liquidati in capitale ai sensi dell’art.75, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. ..”).Pertanto il danno rivalutato alla data del 2009 e che dà diritto alle prestazioni assicurative è da valutarsi in complessiva riduzione dell’attitudine lavorativa pari alla misura del 5%. A fronte di questa valutazione, l’assicurato ha già proposto opposizione amministrativa. Ci si è, allora, chiesti se in questo caso fosse possibile invocare l’istituto della rettifica per errore; sussistono tuttavia dubbi, poiché l’errore rettificabile nella costituzione di una rendita è per definizione solo quello posto in essere dall’Inail, e a rigore nel caso di specie l’Inail non ha commesso alcun errore, essendo il provvedimento giudiziario ad essere errato.Resta invece esperibile come rimedio l’impugnazione della sentenza attraverso gli ordinari strumenti processuali; ovvero, atteso il palese errore giudiziario, è possibile percorrere la strada della revocazione ai sensi dell’art. 395 cpc (“le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione ... 4) quando la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno come nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi”).Invero, l’aver dichiarato il ricorrente nel 1997 di godere di rendita appare una dichiarazione non solo erronea, ma falsa, quindi è possibile individuare una volontà dolosa dello stesso alla base dell’errore della sentenza, fatto che consente di applicare l’istituto della revocazione anche se sono scaduti i termini per l’impugnazione della sentenza stessa, ai sensi dell’art.396 cpc. con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 395, comma1, n° 1), cpc. “